Il consenso informato nella responsabilità medica 13 Giugno 2021 – Posted in: Approfondimenti, Blog

La fase dell’informazione e della raccolta del consenso non debbono essere percepiti dal medico come pratica burocratica estranea alla professione sanitaria, bensì strategia di cura basata su un patto di fiducia tra medico e paziente, luogo ove matura la scelta del cittadino-paziente libera e consapevole all’atto sanitario.

Attualmente la L 22 dicembre 2017 n. 219  ha costruito la  relazione di cura e fiducia tra paziente e medico sulla base del consenso informato,  nel  quale  si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza,  l’autonomia  professionale   e   la   responsabilità   del   medico (art 1 comma 2),   garanzia della dignità e libertà del cittadino- paziente

la nuova legge 2017/2019 all’art 1 comma precisa che: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.

Questo significa che la sottoscrizione di un consenso non libera di per sé dalla responsabilità, in quanto deve essere sempre preceduta dalla fase dell’informazione.

Ciò comporta che le strutture sanitarie devono prevedere un percorso informativo che consenta al paziente di ricevere informazioni in tempo utile. Per esempio in un intervento chirurgico sarebbe opportuno descrivere nella nota informativa il tipo di patologia, il trattamento proposto, i benefici ed i rischi dell’intervento, la durata, la fase pre e post operatoria, le cure successive i possibili trattamenti alternativi, un glossario e tutte le altre informazioni necessarie per far sì che il paziente si determini   liberamente all’atto sanitario, il tutto possibilmente con un linguaggio comprensibile ad un uomo medio.

Rilevante è dunque il tempo della consegna della nota informativa che deve essere congruo per permettere  al paziente di leggerla e porre al medico le domande necessarie per fugare ogni dubbio.

Un consenso lacunoso, privo della nota informativa adeguatamente predisposta comporta una responsabilità del medico il cui danno verrà liquidato come voce autonoma e a nulla varrà la sottoscrizione del modulo di raccolta del consenso.

Pubblicazione a cura dell’Avv. Flavia Siviero