Responsabilità Professionale sanitaria per imperizia alla luce dell’art. 590 sexies c.p. 13 Giugno 2021 – Posted in: Approfondimenti, Blog

L’attuale normativa esclude la punibilità del sanitario per fatti lesivi da imperizia nell’esercizio della professione quando egli abbia operato nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come pubblicate. Ovvero, in loro mancanza, egli abbia osservato ed applicato le buone pratiche cliniche assistenziali, ma a condizione che esse siano state correttamente individuate.

Dunque, le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali sono un riferimento essenziale della operatività sanitaria. Vanno individuate, scelte ed applicate con rigore, con la conseguenza che discostarsene possa essere, eventualmente, giudicato quale condotta imperita.

In ambito specificamente medico-chirurgico l’indirizzo interpretativo della norma offerto dalla S.C.C. per la sussistenza di responsabilità per fatto lesivo colposo dell’operatore è dunque che l’evento sia riconducibile a colpa da negligenza o imprudenza. Altrettanto quando si verifichi in ragione di colpa imperita per il caso concreto non regolato da raccomandazioni da linee guida o buone pratiche cliniche-assistenziali; ancora, se l’evento derivi da imperizia d’osservanza nella esecuzione delle suggerite linee guida o dalle asseverate buone pratiche cliniche-assistenziali o che queste non siano adeguate al caso specifico.

Pertanto nel caso di errore medico la valutazione delle linee guida applicata diventa elemento essenziale nella determinazione della responsabilità medica. E’ pur vero che la Legge Gelli all’art 5 prevede il principio della “specificità del caso concreto” da sempre affermato dalla giurisprudenza, che potrebbe portare il sanitario a discostarsi dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida.

E’ evidente che ciò comporta in sede di giudizio l’esame delle linee guida applicate ed il confronto con il caso concreto, in quanto non esiste un automatismo nella loro applicazione.

Pubblicazione a cura di Avv. Giuseppe Fazio e Avv. Flavia Siviero